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Regio decreto 778/1931

Art. 39 — I provvedimenti emessi dal procuratore del Re, quando sorge controversia, di cui all'articolo 610 del codice …

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/39parte di Regio decreto 778/1931
Art. 39. I provvedimenti emessi dal procuratore del Re, quando sorge controversia, di cui all'articolo 610 del codice di procedura penale, sono comunicati all'ufficio del casellario centrale. Allo stesso ufficio devono essere comunicate le decisioni del giudice di esecuzione, quando sia stato proposto incidente. Le rettificazioni ordinate dal procuratore del Re o dal giudice di esecuzione, appena trascorso il termine per l'impugnazione dei provvedimenti relativi, sono eseguite sulla relativa scheda, e ne e' fatta menzione nella rubrica «annotazioni» e sul prescritto registro; di tale adempimento e' data comunicazione all'ufficio del casellario centrale.

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