Regio decreto 778/1931
Art. 38 — Le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena devono dare immediata comunicazione dei decessi di perso…
Art. 38. Le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena devono dare immediata comunicazione dei decessi di persone, detenute o ricoverate negli stabilimenti dipendenti, al segretario della procura del Re, presso il tribunale del luogo di nascita delle dette persone, o al segretario della procura del Re presso il tribunale di Roma, qualora si tratti di stranieri, apolidi o cittadini italiani nati all'estero o di cui non si conosce il luogo di nascita nello Stato. Uguale obbligo spetta alla direzione dei manicomi nel caso di decessi di ricoverati condannati e all'Autorita' di pubblica sicurezza nel caso di morte di persone sottoposto alla liberta' vigilata.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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