Regio decreto 225/1931
Art. 19 — Tra le istituzioni di beneficenza, in favore delle quali puo' essere istituita la categoria speciale di libre…
Art. 19. Tra le istituzioni di beneficenza, in favore delle quali puo' essere istituita la categoria speciale di libretti nominativi di cui all'art. 23 della legge, sono comprese anche quelle di carattere assistenziale ed educativo. Nelle classi di persone, alle quali puo' essere assicurato il detto vantaggio, debbono comprendersi tutti coloro che attendono a lavori manuali o prestano servizio ad opera o giornata o che dimostrino di possedere retribuzioni di carattere continuativo non superiori alle lire ottomila annue nette da imposte. I Monti di pieta' di prima categoria potranno ammettere al beneficio di cui al presente articolo i pignoranti, quando i loro depositi a risparmio siano espressamente destinati al riscatto dei pegni. La proporzione dei libretti di questa categoria speciale non puo' oltrepassare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi.
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