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Regio decreto 225/1931

Art. 18 — Lo statuto delle Casse di risparmio e dei Monti di pieta' di prima categoria deve, in relazione alle norme pr…

ELI /it/regio-decreto/1931/02/05/225/art/18parte di Regio decreto 225/1931
Art. 18. Lo statuto delle Casse di risparmio e dei Monti di pieta' di prima categoria deve, in relazione alle norme prescritte dall'art. 3 e alle altre disposizioni della legge, determinare: 1° rispetto ai depositi: a) la misura minima dei versamenti e il limite, ove si intenda stabilirlo, oltre il quale il credito di ciascun libretto nominativo cessa di essere fruttifero; b) il limite massimo e minimo di ciascun versamento, e il limite del credito fruttifero per i depositi fatti nella categoria speciale di libretti ai sensi dell'art. 23 della legge; c) i caratteri distintivi dei depositi a titolo di risparmio e di quelli in conto corrente; d) le norme per le determinazioni del saggio di interesse sui depositi ordinari e straordinari e del saggio piu' alto su quelli della categoria speciale di libretti, di cui alla lettera b), quando questa sia stata creata; 2° rispetto ai libretti: a) la forma della loro emissione, se cioe' siano nominativi, al portatore o nominativi ma pagabili al portatore; b) le norme speciali, consentite dall'art. 25 della legge, che l'Istituto intendesse stabilire per facilitare l'emissione dei duplicati dei libretti che rappresentano un deposito non superiore a 100 lire; c) quando s'intenda istituire una categoria speciale di libretti nominativi, ai sensi dell'art. 23 della legge, la designazione degli Istituti di beneficenza e delle classi di persone che potranno giovarsene e la proporzione di questa categoria di libretti con l'ammontare complessivo dei depositi raccolti; 3° rispetto ai rimborsi a) la misura massima delle somme rimborsabili a vista; b) i termini per i rimborsi di somme maggiori; 4° rispetto all'amministrazione: a) se le funzioni di direttore assunte da uno degli amministratori saranno gratuite o daranno diritto a compenso, e l'ammontare di esso; b) l'ammontare delle medaglie di presenza, nel caso che siano consentite ai termini dell'art. 21 della legge; 5° rispetto all'impiego: a) la enumerazione precisa e completa dei modi nei quali potranno essere impiegati i capitali amministrati. I riporti e le anticipazioni possono essere effettuati solo su titoli di Stato, garantiti dallo Stato, azioni dell'Istituto di emissione e cartelle fondiarie e altri titoli a queste per legge equiparati secondo un elenco approvato con Decreto da emanarsi dal Ministro delle Finanze e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste. Entro un anno dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere estinti i riporti eventualmente in essere su titoli diversi dai predetti. Nessun impiego potra' essere consentito dal Consiglio d'amministrazione che non si trovi indicato nello statuto. Nella determinazione e nella scelta dei modi di impiego suddetti si deve curare che gli impieghi presentino i requisiti della sicurezza e facile realizzazione; b) la proporzione massima con l'ammontare complessivo delle attivita' amministrate (patrimonio e depositi) dei mutui e conti correnti con ipoteca; c) la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attivita' amministrate (patrimonio e depositi) degli impieghi o mutui a Corpi morali; 6° rispetto all'attribuzione degli utili netti: a) la destinazione dei tre decimi degli utili non attribuiti alla formazione e all'aumento della massa di rispetto; b) la parte di utili e la destinazione di essa, dopo che la massa di rispetto ha raggiunto il limite fissato dall'articolo 35 della legge; 7° rispetto alla riforma e alle modificazioni dello statuto: a) i casi nei quali la riforma puo' essere promossa da una minoranza dell'Assemblea dei soci; le proporzioni della minoranza rispetto al numero totale dei soci, e le norme regolatrici dell'esercizio di tale iniziativa; b) i casi e le norme di riforma e di modificazioni per le Casse di fondazione mista.

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