Regio decreto 148/1931
Art. 38 — L'applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto dell'azienda di procurarsi il risarcimento dei danni…
Art. 38. L'applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto dell'azienda di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono a termini del diritto comune. Tali trattenute sullo stipendio o paga quando superino la somma di L. 100 non possono essere effettuate senza il consenso del Circolo ferroviario di ispezione, che delibera anche sulla misura del risarcimento dopo aver inteso le parti, accertato chi fu la causa del danno ed accertata l'entita' del danno stesso. Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale venga riconosciuta la responsabilita' di uno o piu' agenti, le trattenute possono essere senz'altro effettuate cosi' pure possono essere senz'altro effettuate le trattenute che si riferiscono a mancate o deficienti esazioni o a differenze contabili.
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