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Regio decreto 148/1931

Art. 37 — Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti: 1° la censura, che e' una riprensione pe…

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/37parte di Regio decreto 148/1931
Art. 37. Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti: 1° la censura, che e' una riprensione per iscritto; 2° la multa, che e' una ritenuta dello stipendio o della paga; puo' elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed e' devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso; 3° la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne e' colpito, per una durata che puo' estenderai a 15 giorni od, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni; 4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga; 5° la retrocessione; 6° la destituzione. La multa e' applicabile anche agli agenti ordinati e straordinari. Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, agli agenti puo' essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilita' locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennita' regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive.

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