Regio decreto 148/1931
Art. 3 — Almeno un terzo degli eventuali avanzi annuali deve essere versato al fondo di riserva fino a che questo non …
Art. 3. Almeno un terzo degli eventuali avanzi annuali deve essere versato al fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un ammontare uguale al triplo della media dei contributi versati nell'ultimo quinquennio, complessivamente dall'azienda e dal personale. L'importo delle multe inflitte al personale e' destinato al fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto l'ammontare di cui al comma precedente. La rimanente somma degli eventuali avanzi, o l'intera somma nel caso che il fondo di riserva abbia raggiunto l'importo massimo stabilito nel comma precedente, e' devoluta per opere di previdenza o di assistenza per gli agenti o loro famiglie. Al fondo di riserva sono altresi' devoluti gli eventuali avanzi delle Casse di soccorso preesistenti. Qualora i proventi di cui all'articolo precedente non risultino sufficienti nell'anno, al disavanzo si provvede col fondo di riserva, fino alla concorrenza della meta' dell'ammontare del fondo medesimo e per il resto con versamenti suppletivi uguali a carico dell'azienda e del personale.
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- D.L. 50/04 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti terrautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) la modifica dell'art. 3.
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