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Regio decreto 148/1931

Art. 20 — Gli agenti chiamati o richiamati sotto le armi od in servizio della M

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/20parte di Regio decreto 148/1931
Art. 20. Gli agenti chiamati o richiamati sotto le armi od in servizio della M. V. S. N. durante la loro assenza continuano a far parte della Cassa, fino a che figurano nei ruoli dell'azienda, ma per tale periodo non pagano le rispettive quote e non hanno diritto ad alcun sussidio. Restano impregiudicate le disposizioni dell'art. 7, circa l'assistenza e la cura da prestarsi eventualmente ai componenti la famiglia dell'agente chiamato o richiamato alle armi. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per le comunicazioni: Ciano. Il Ministro per le corporazioni: Bottai.

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