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Regio decreto 148/1931

Art. 17 — Il sussidio e' ridotto alla meta' per l'agente affetto da malattia che i medici della Cassa riconoscano dovut…

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Art. 17. Il sussidio e' ridotto alla meta' per l'agente affetto da malattia che i medici della Cassa riconoscano dovuta a sua colpa.

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