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Regio decreto 148/1931

Art. 14 — Per la corresponsione dei sussidi, di cui ai precedenti articoli, agli agenti a stipendio mensile il ragguagl…

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Art. 14. Per la corresponsione dei sussidi, di cui ai precedenti articoli, agli agenti a stipendio mensile il ragguaglio a giornata e' fatto dividendo per trenta la retribuzione di ciascun agente.

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