Regio decreto 1642/1930
Art. 94 — Art. 58 e 60 legge
Art. 94. (Art. 58 e 60 legge). Le denuncie periodiche, di cui all'art. 14 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, presso le private aziende, devono essere inviate, alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi medesimi, in doppio esemplare, e devono contenere, anche, le generalita' degli orfani occupati, con l'indicazione del giorno di assunzione e della categoria di mestiere cui ciascun orfano e' addetto. La rappresentanza, dopo l'esame di competenza, e non oltre i trenta giorni dalla data di arrivo, comunica un esemplare delle singole denuncie al locale Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, segnalando, altresi', i suoi eventuali rilievi al riguardo. Le denuncie predette tengono luogo di richieste, ai fini del collocamento obbligatorio degli orfani per il semestre in corso.
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