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Regio decreto 1642/1930

Art. 93 — Art. 58 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/93parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 93. (Art. 58 legge). I datori di lavoro che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non abbiano alla loro dipendenza il numero di orfani di guerra che sono tenuti ad assumere, ai termini dell'art. 58 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, devono ottemperare a tale obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso non oltre il termine di mesi quattro dalla data predetta.

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