Regio decreto 1642/1930
Art. 88 — Art. 33 a 44 legge
Art. 88. (Art. 33 a 44 legge). Il funzionario di cancelleria, addetto, ai sensi dell'articolo 38 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, all'ufficio del giudice delle tutele, oltre ad assistere il giudice nella redazione dei verbali, deve curare la tenuta: 1° di un registro generale nel quale devono inscriversi tutte le tutele aperte nelle Preture della Provincia, con le istanze, i provvedimenti relativi alla omologazione, ai ricoveri e simili, nonche' tutti gli affari in corso, di competenza del giudice; 2° di un registro protocollo per annotarvi la corrispondenza e gli affari o pratiche da tenersi in evidenza; 3° dei fascicoli degli affari e delle pratiche di cui sopra. Il funzionario predetto rilascia, inoltre, copia autentica od estratto degli atti e dei provvedimenti del giudice, dei quali e' depositarlo, quando questi, su richiesta, riconosciuta legittima, dell'interessato, autorizzi il rilascio medesimo.
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