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Regio decreto 1642/1930

Art. 87 — Art. 33 a 44 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/87parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 87. (Art. 33 a 44 legge). Il giudice, per gli atti di sua competenza, liquida, in base alle vigenti norme, le indennita' dovutegli e i rimborsi delle spese di viaggio e dimora, chiedendone il pagamento al Comitato provinciale, sull'apposito fondo stanziato nel relativo bilancio. Il Comitato vi provvede entro il limite del fondo stesso.

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