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Regio decreto 1642/1930

Art. 63 — Art. 1° ultimo comma e 26 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/63parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 63. (Art. 1° ultimo comma e 26 legge). Il Capo del Governo puo' ordinare, in ogni tempo, la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi, la verifica dello stato di cassa dell'Opera e la esecuzione di ufficio degli atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando gli organi dell'Opera stessa ne rifiutino o ritardino l'adempimento. I medesimi poteri sono conferiti, nei riguardi dei Comitati provinciali, al Comitato nazionale ed ai Prefetti delle rispettive Provincie. Dei provvedimenti adottati, i Prefetti devono sollecitarmente informare il Capo del Governo ed il Comitato nazionale.

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