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Regio decreto 1642/1930

Art. 62 — Art. 22 e 23 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/62parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 62. (Art. 22 e 23 legge). L'indennita' di missione, da corrispondere, oltre il rimborso delle spese di viaggio, agli ispettori di cui agli articoli 22 e 23 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e' fissata, con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale, applicando le norme stabilite dagli articoli 181 e 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a seconda che trattisi di personale appartenente all'Amministrazione dello Stato o di persone estranee all'Amministrazione stessa.

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