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Regio decreto 1642/1930

Art. 53 — Art. 47 lett. h

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/53parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 53. (Art. 47 lett. h) legge). L'importo netto delle ammende o delle oblazioni per contravvenzioni alle norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli orfani di guerra, versato dai contravventori in seguito a sentenza giudiziaria od a definizione amministrativa, e' direttamente trasmesso, di volta in volta, al Comitato nazionale dell'Opera, dagli uffici del registro o dai Prefetti. L'importo anzidetto e' destinato, preferibilmente, allo sviluppo dell'educazione professionale degli orfani di guerra.

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