Regio decreto 1642/1930
Art. 52 — Art. 48 lett. g
Art. 52. (Art. 48 lett. g) legge). Per la liquidazione dell'importo netto delle pene pecuniarie di cui agli articoli 10, 28 e 48 lett. g) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, si osservano le norme della tariffa penale, approvate con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e del regolamento delle cancellerie, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103. Gli uffici del registro versano al competente Comitato provinciale la parte spettante all'Erario.
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