Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1642/1930Art. 52
Regio decreto 1642/1930

Art. 52 — Art. 48 lett. g

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/52parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 52. (Art. 48 lett. g) legge). Per la liquidazione dell'importo netto delle pene pecuniarie di cui agli articoli 10, 28 e 48 lett. g) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, si osservano le norme della tariffa penale, approvate con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e del regolamento delle cancellerie, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103. Gli uffici del registro versano al competente Comitato provinciale la parte spettante all'Erario.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗

← Art. 51 Art. 53 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.