Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1642/1930Art. 49
Regio decreto 1642/1930

Art. 49 — Art. 47 lett. e

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/49parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 49. (Art. 47 lett. e) e 48 lett e) legge). L'attuazione di iniziative, sotto qualsiasi forma, per raccolta di fondi, in favore di orfani di guerra, e' riservata, di regola, agli organi dell'Opera nazionale. Le proposte, al riguardo, del Comitato nazionale o del Comitato provinciale, da sottoporre, rispettivamente, al Capo del Governo od al Prefetto della Provincia, per la prescritta autorizzazione, devono essere accompagnate da un particolareggiato piano di organizzazione dell'iniziativa, con la indicazione delle misure che si intendono adottare ai fini della tempestivita' dei controlli interni ed a garantire, in genere, il regolare e proficuo svolgimento dell'iniziativa stessa. Il Prefetto della Provincia, prima di provvedere sulle proposte del Comitato provinciale, deve assicurarsi che esse rispondano alle direttive di massima impartite, in materia, dall'organo centrale dell'Opera.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗

← Art. 48 Art. 50 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.