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Regio decreto 1642/1930

Art. 48 — Art. 47 lett. d

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/48parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 48. (Art. 47 lett. d) e 48 lett. d) legge). Le denunzie, imposte dall'art. 84 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ai notari, agli Uffici del registro, ed agli intendenti di finanza, devono essere anche fatte, nel termine ivi stabilito, al Comitato nazionale od al competente Comitato provinciale dell'Opera, quando si tratti di fondazioni o disposizioni che concernano, in modo diretto o indiretto, la protezione e l'assistenza rispettivamente degli orfani di guerra di piu' Provincie o di tutto il Regno, ovvero degli orfani di guerra di una sola Provincia. Ai contravventori sono applicabili le penalita' stabilite dall'art. 85 della citata legge 17 luglio 1890, n. 6972. Gli organi dell'Opera, ricevuta la denunzia, provvedono subito circa gli atti conservativi occorrenti, e promuovono, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale della nuova fondazione, sostituendosi, quando cio' sia necessario, agli amministratori designati od agli esecutori testamentari inadempienti. Qualora la disposizione dell'atto tra vivi o del testamento sia rivolta genericamente a favore degli orfani di guerra di piu' Provincie o di tutto il Regno, ovvero degli orfani di guerra di una sola Provincia, senza determinazione di enti od istituti, i beni, che ne formano oggetto, sono devoluti, rispettivamente, al fondo centrale amministrato dal Comitato nazionale dell'Opera od al fondo di pertinenza del Comitato provinciale interessato, ai sensi degli articoli 47, lettera b), e 48, lettera b), della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

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