Regio decreto 1642/1930
Art. 19 — Art. 20 e 24 comma 2° legge
Art. 19. (Art. 20 e 24 comma 2° legge). Le adunanze ordinarie del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali hanno luogo almeno tre volte all'anno. Quelle delle rispettive Giunte esecutive hanno luogo almeno una volta al mese. L'invito ad intervenire alle adunanze dei Comitati e delle Giunte predetti, firmato dal Presidente, deve essere spedito, con piego raccomandato, ai singoli componenti, cinque giorni prima della adunanza, od almeno ventiquattr'ore prima nelle convocazioni di urgenza. All'invito e' annesso l'ordine del giorno degli affari da trattare in ciascuna adunanza. Per la validita' delle adunanze dei Comitati e delle Giunte predetti, ai sensi dell'art. 20 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, non e' computato chi, per le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento, non puo' prender parte alla deliberazione. I verbali delle adunanze devono contenere i nomi dei componenti intervenuti, con l'indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli oggetti posti all'ordine del giorno e di quelli che si sono astenuti. Devono, inoltre, contenere il riassunto delle discussioni svoltesi intorno ai singoli oggetti, e far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno degli intervenuti abbia inteso chiarire, giustificare o ricusare il proprio voto. I verbali sono sottoscritti dal presidente del Comitato e dal capo dell'ufficio di segreteria.
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