Regio decreto 1642/1930
Art. 18 — Art. 20 legge
Art. 18. (Art. 20 legge). I componenti il Comitato nazionale, i Comitati provinciali e le rispettive Giunte esecutive non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, ne' prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri o dei parenti od affini sino al quarto grado, nonche' di enti, dei quali abbiano l'amministrazione. Non possono, inoltre, concorrere, ne' direttamente, ne' indirettamente a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con l'Opera nazionale.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.