Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1642/1930Art. 15
Regio decreto 1642/1930

Art. 15 — Art. 11 e 14 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/15parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 15. (Art. 11 e 14 legge). Uno dei tre membri del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali, da scegliere ai sensi della lettera a), rispettivamente dell'art. 11 e dell'art. 14 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e' designato dal Partito Nazionale Fascista, fra le persone che siano in possesso dei requisiti prescritti. La scelta dei tre membri anzidetti e' effettuata in modo che la nomina, fra di essi, del presidente o del vice-presidente del Comitato nazionale ovvero dei Comitati provinciali possa cadere su persona avente stabile dimora in Roma, ovvero nel capoluogo della Provincia interessata.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗

← Art. 14 Art. 16 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.