Regio decreto 1642/1930
Art. 14 — Art. 10 legge
Art. 14. (Art. 10 legge). L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore, per gli orfani di guerra, istituito con R. decreto 24 marzo 1921, n. 447, e' concessa, in base alle norme dell'art. 10, comma ultimo, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, mediante apposito brevetto rilasciato dal Ministero della guerra, su conforme richiesta del Comitato provinciale, al quale lo stesso Ministero rimette, contemporaneamente, anche il distintivo anzidetto, per la consegna all'orfano interessato. Della concessa autorizzazione, della consegna del distintivo e del relativo brevetto, deve essere fatta annotazione nel fascicolo personale dell'orfano.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.