Regio decreto 1642/1930
Art. 134 — Art. 66 legge
Art. 134. (Art. 66 legge). I conti, non definiti, delle Amministrazioni centrali degli istituti indicati ai numeri da 1 a 3 dell'art. 66 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e degli istituti di cui ai numeri 4 e 5 dello stesso articolo, fusi nell'Opera nazionale, sono approvati dal Capo del Governo. Spetta al Comitato nazionale dell'Opera di deliberare i conti rimasti senza deliberazione degli istituti predetti. I conti non definiti degli enti provinciali dipendenti dagli istituti, di cui ai citati numeri 1 a 3, sono approvati dai Prefetti delle rispettive provincie. Spetta ai Comitati provinciali dell'Opera di deliberare i conti rimasti senza deliberazione degli enti predetti
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.