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Regio decreto 1642/1930

Art. 133 — Art. 65 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/133parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 133. (Art. 65 legge). I conti dei Comitati provinciali statali, istituiti dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, e fusi nei Comitati provinciali dell'Opera nazionale, nonche' i conti dei Regi consoli e dei Segretari generali dei Governi delle Colonie, relativi a gestioni, precedenti alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e non ancora definiti alla data stessa, sono approvati dal Capo del Governo. Spetta ai Prefetti delle provincie di deliberare i conti rimasti senza deliberazione dei predetti Comitati provinciali statali.

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