Regio decreto 1401/1930
Art. 36 — La miopia (con o senza astigmatismo) che superi di una qualsiasi frazione le dieci diottrie in entrambi gli o…
Art. 36 La miopia (con o senza astigmatismo) che superi di una qualsiasi frazione le dieci diottrie in entrambi gli occhi, anche in un solo meridiano o che, pur essendo di grado inferiore si accompagni ad alterazioni estese e progressive della coroide che riducano l'acutezza visiva al grado indicato dall'articolo 34. La determinazione sara' fatta col metodo schiascopico, dopo paralisi dell'accomodazione, con osservazione in ospedale militare. NB. - Vedi art. 1 elenco B.
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