Regio decreto 1401/1930
Art. 35 — Tutte le malattie della cornea, della sclera, dell'iride, del cristallino, del corpo ciliare, della coroide, …
Art. 35 Tutte le malattie della cornea, della sclera, dell'iride, del cristallino, del corpo ciliare, della coroide, del vitreo, della retina e del nervo ottico, gravi ed in atto, di incerta o lunga cura, constatate con osservazione in un ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilita', e, nel militare, dopo insuccesso terapeutico e dopo trascorsi i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali, anche quando la riduzione dell'acutezza visiva non raggiunga il grado indicato dall'articolo 34.
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