Regio decreto 1401/1930
Art. 30 — Le malattie mentali e le sindromi psicosiche
Art. 30 Le malattie mentali e le sindromi psicosiche. Le inversioni sessuali e gli altri pervertimenti degli istinti, rigorosamente accertati, previa osservazione in un ospedale militare, e quando siano espressione di vero e stabile turbamento dell'ordine mentale. Se apparentemente guarite, le infermita' mentali daranno ugualmente luogo alla riforma quando il soggetto sia stato gia' internato in un manicomio, in seguito ad autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, a scopo di cura, e non per semplice osservazione.
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