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Regio decreto 1401/1930

Art. 29 — L'epilessia, nelle sue varie forme, accertata con osservazione in un ospedale militare, mediante la constataz…

ELI /it/regio-decreto/1930/09/26/1401/art/29parte di Regio decreto 1401/1930
Art. 29 L'epilessia, nelle sue varie forme, accertata con osservazione in un ospedale militare, mediante la constatazione di accessi o di episodi comiziali, motori, sensorii, sensoriali, psichici, ecc., o del carattere epilettico, merce' l'esame antropologico-clinico e psicologico, completato dai dati anamnestici, e dai rapporti informativi. AVVERTENZE 1° Il periodo di osservazione ospedaliera non dovra', di massima, superare i 15 giorni, sufficienti di ordinario per il riconoscimento di un vero epilettico. 2° Gli ufficiali medici dei corpi, quando siano convinti di avere assistito ad un reale attacco epilettico, invieranno la proposta di rassegna, in cui sia la particolareggiata relazione del caso al Direttore dell'ospedale militare che decidera' se dare corso alla rassegna stessa ovvero ordinare il ricovero in osservazione del soggetto. 3° Nel caso di dubbio dell'allegata epilessia, trascorso il periodo di osservazione ospedaliera, il sospetto convulsionario sara' proposto per l'aggregazione temporanea alla rispettiva compagnia o distaccamento di sanita', per essere utilizzato nei servizi di fatica, eccettuato il servizio di assistenza agli infermi, e perche' si sia meglio in grado di accertarne nella vita attiva gli eventuali episodi nervosi.

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