Regio decreto 1401/1930
Art. 14 — La mancanza totale o parziale di piu' dita fra le due mani o fra i due piedi che non e' causa di inabilita' a…
Art. 14 La mancanza totale o parziale di piu' dita fra le due mani o fra i due piedi che non e' causa di inabilita' assoluta, ma tale da disturbare il maneggio delle armi e da ostacolare la marcia.
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