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Regio decreto 726/1930

Art. 9 — I corsi di applicazione di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1930/05/01/726/art/9parte di Regio decreto 726/1930
Art. 9. I corsi di applicazione di cui all'art. 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito sono prescritti: a) per i sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria e cavalleria provenienti dai corsi ordinari e dai corsi speciali; b) per i sottotenenti in servizio permanente delle armi di artiglieria e del genio provenienti dai corsi ordinari; c) per i sottotenenti di complemento provenienti dai giovani che abbiano superato gli esami del biennio propedeutico all'ingegneria, di cui all'art. 10 del testo unico sopracitato. I corsi di cui alla lettera a) hanno la durata di un anno scolastico; quelli di cui alle lettere b) e c) hanno la durata di due anni scolastici. Le modalita' per l'ammissione alle Regie scuole d'ingegneria degli ufficiali di artiglieria e del genio che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Scuola d'applicazione di artiglieria e genio, ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, sono stabilite nel R. decreto 17 aprile 1930.

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