Regio decreto 726/1930
Art. 9 — I corsi di applicazione di cui all'art
Art. 9. I corsi di applicazione di cui all'art. 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito sono prescritti: a) per i sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria e cavalleria provenienti dai corsi ordinari e dai corsi speciali; b) per i sottotenenti in servizio permanente delle armi di artiglieria e del genio provenienti dai corsi ordinari; c) per i sottotenenti di complemento provenienti dai giovani che abbiano superato gli esami del biennio propedeutico all'ingegneria, di cui all'art. 10 del testo unico sopracitato. I corsi di cui alla lettera a) hanno la durata di un anno scolastico; quelli di cui alle lettere b) e c) hanno la durata di due anni scolastici. Le modalita' per l'ammissione alle Regie scuole d'ingegneria degli ufficiali di artiglieria e del genio che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Scuola d'applicazione di artiglieria e genio, ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, sono stabilite nel R. decreto 17 aprile 1930.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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