Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 726/1930Art. 8
Regio decreto 726/1930

Art. 8 — I corsi ordinarie speciali si svolgono in due anni scolastici

ELI /it/regio-decreto/1930/05/01/726/art/8parte di Regio decreto 726/1930
Art. 8. I corsi ordinarie speciali si svolgono in due anni scolastici. Il primo anno di corso ha inizio il 15 ottobre, il secondo anno il 1° ottobre. I corsi di abilitazione hanno la durata di un anno scolastico con inizio il 15 ottobre.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 726/1930 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 9 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.