Regio decreto 726/1930
Art. 8 — I corsi ordinarie speciali si svolgono in due anni scolastici
Art. 8. I corsi ordinarie speciali si svolgono in due anni scolastici. Il primo anno di corso ha inizio il 15 ottobre, il secondo anno il 1° ottobre. I corsi di abilitazione hanno la durata di un anno scolastico con inizio il 15 ottobre.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 8.
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