Regio decreto 726/1930
Art. 2 — Le scuole Militari dipendono direttamente dal Ministro per la guerra e sono poste sotto l'alta direzione del …
Art. 2. Le scuole Militari dipendono direttamente dal Ministro per la guerra e sono poste sotto l'alta direzione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per l'indirizzo e il coordinamento degli studi e delle esercitazioni, secondo quanto dispone l'art. 9 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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