Regio decreto 726/1930
Art. 1 — Le scuole militari del Regno risiedono nelle seguenti localita': Collegi militari: Roma e Napoli; Scuole alli…
Art. 1. Le scuole militari del Regno risiedono nelle seguenti localita': Collegi militari: Roma e Napoli; Scuole allievi sottufficiali: Rieti, Caserta e Nocera Inferiore; Scuole allievi ufficiali di complemento: Moncalieri, Bra, Milano, Verona, Pola, Lucca, Spoleto, Salerno, Palermo; Regia accademia di fanteria e cavalleria: Modena; Regia accademia di artiglieria e genio: Torino; Scuola di applicazione di fanteria: Parma; Scuola di applicazione di cavalleria: Pinerolo con distaccamento a Tor di Quinto (Roma); Scuola di applicazione di artiglieria e genio: Torino; Scuola di applicazione di sanita' militare: Firenze; Scuola centrale carabinieri Reali: Firenze; Scuole centrali di fanteria, di artiglieria, del genio: Civitavecchia; Scuola centrale di educazione fisica: Roma; Scuola di tiro di artiglieria: Nettuno con distaccamento a Bracciano; Scuola di guerra: Torino.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 1.
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