Regio decreto 967/1929
Art. 5 — Art. 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª
Art. 5. (Art. 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª). Il fondo di dotazione delle Casse di risparmio puo' essere rimborsato nella sua totalita' o in parte, secondo i patti dell'atto costitutivo, quando si sia formata una massa di rispetto nella misura stabilita dall'articolo 35. Dal fondo di dotazione, dai successivi aumenti del patrimonio e da qualsiasi profitto della Cassa e' vietato alle persone ed agli enti sopradetti di prelevare alcun interesse, salvo il caso di cui al primo comma dell'art. 35.
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