Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 967/1929Art. 4
Regio decreto 967/1929

Art. 4 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/4parte di Regio decreto 967/1929
Art. 4. (Art. 3 della legge 15 luglio 1188, n. 5546, serie 3ª; art. 8 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 2691, convertito nella legge 28 dicembre 1927, n. 2587, secondo comma). Il primo fondo di dotazione delle Casse di risparmio, fondate a decorrere dall'entrata in vigore del R. decreto-legge novembre 1926, n. 1830 (17 dicembre 1926), comunque raccolto, deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore ad un milione di lire.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 967/1929 · fonte Normattiva ↗

← Art. 3 Art. 5 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.