Regio decreto 967/1929
Art. 36 — (Art
Art. 36. (Art. 20 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Oltre le esenzioni stabilite a favore degli istituti indicati all'art. 1 dalle leggi sul bollo e registro, vanno pure esenti dalle tasse di bollo e registro i loro atti costitutivi, le modificazioni di essi e le procure speciali che possono occorrere per il ritiro delle somme inscritte nei libretti nominativi.
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