Regio decreto 967/1929
Art. 35 — (Art
Art. 35. (Art. 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 16 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587). Fino a che la massa di rispetto non sia giunta e non si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio ed i Monti di pieta' di prima categoria devono sempre destinare sette decimi degli utili netti annuali alla formazione e all'aumento di una massa di rispetto. Ove gli istituti facenti parte di una Federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della Federazione, due dei predetti sette decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della Federazione ai sensi dell'art. 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso articolo 18. Gli altri tre decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilita'. Quando la massa di rispetto abbia raggiunto e si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio ed i Monti di pieta' di prima categoria potranno destinare anche una parte maggiore dei propri utili netti annuali ad opere di beneficenza o di pubblica utilita'. Rimane fermo in ogni caso per i Monti di pieta' di prima categoria, anche se fusi con Casse di risparmio, il disposto dell'art. 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sull'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia ai sensi dell'art. 12 del presente testo unico.
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