Regio decreto 967/1929
Art. 23 — (Art
Art. 23. (Art. 8 della legge 15 luglio 1888, n. 5546. serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Gli enti indicati nell'art. 1 possono anche stabilire nei rispettivi statuti una categoria speciale di libretti nominativi per determinati istituti di beneficenza, e classi di persone coi caratteri seguenti: 1° un limite piu' basso nel minimo di ciascun versamento; 2° un limite nel deposito fruttifero; 3° un saggio piu' alto nell'interesse. Questi libretti non debbono oltrepassare una determinata proporzione colla somma totale depositata.
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