Regio decreto 967/1929
Art. 22 — (Art
Art. 22. (Art. 7 della legge 15 luglio 1888 n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). I libretti di risparmio rilasciati al depositante al tempo del primo versamento sono nominativi al portatore o nominativi, ma pagabili al portatore. Quelli al portatore possono avere la indicazione di un nome.
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