Regio decreto 3458/1928
Art. 85 — Ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284
Art. 85. (Ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284). I sottufficiali, ai quali, nella promozione al grado superiore compresa quella ad ufficiale, fosse dovuto uno stipendio od una paga giornaliera inferiore a quella da essi precedentemente goduta, conservano il maggiore stipendio o la maggiore paga fino a quando avranno diritto ad uno stipendio o ad una paga superiore.
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