Regio decreto 3458/1928
Art. 84 — (Tabella b annessa al R
Art. 84. (Tabella b annessa al R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e tabella annessa al R. decreto 16 luglio 1923, n. 1616. La decorrenza e la cessazione degli stipendi e delle paghe giornaliere dei sottufficiali di tutte le armi e corpi, degli appuntati dei carabinieri Reali e dei carabinieri Reali e' regolata come per gli ufficiali in servizio permanente.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.