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Regio decreto 3458/1928

Art. 59 — Art. 1. del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1318

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/59parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 59. (Art. 1. del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1318). L'assegno per spese di rappresentanza, stabilito dalla tabella I annessa al presente decreto, spetta agli ufficiali richiamati dal congedo nel solo caso che essi ricoprano cariche previste nei ruoli organici, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo. In tale caso l'assegno stesso e' regolato con le norme contenute nel precedente art. 32.

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