Regio decreto 3458/1928
Art. 58 — L'indennita' militare speciale, stabilita dalla tabella I annessa al presente decreto, compete agli ufficiali…
Art. 58. L'indennita' militare speciale, stabilita dalla tabella I annessa al presente decreto, compete agli ufficiali dei carabinieri Reali richiamati dal congedo solo quando essi prestino servizio d'istituto.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.