Regio decreto 3458/1928
Art. 40 — § 36 del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882
Art. 40. (§ 36 del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). Le razioni foraggio sono normalmente date in natura. Quelle che non possono essere somministrate in natura sono pagate in contanti nella misura e con le modalita' stabilite dal Ministero della guerra di concerto con quello delle finanze.
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