Regio decreto 3458/1928
Art. 39 — §§ 26, 27 e 28 regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882
Art. 39. (§§ 26, 27 e 28 regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). La cessazione o la riduzione del numero delle razioni foraggio incomincia dopo il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione o partecipazione del provvedimento per effetto del quale si perde, e' sospeso o ridotto, ai termini degli articoli precedenti, il diritto alle razioni foraggio. In caso di diserzione, il diritto alla razione foraggio cessa dal giorno stesso in cui e' avvenuta la diserzione.
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