Regio decreto 3458/1928
Art. 14 — Art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284
Art. 14. (Art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284). Agli effetti della determinazione degli stipendi il servizio prestato nelle localita' ed entro i periodi appresso indicati, e' computato cumulativamente col servizio coloniale, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 11 e 12: CINA - Per i militari formanti il Corpo di operazione in Cina: dal giorno dell'imbarco per l'andata (non prima del 12 luglio 1900) al giorno del rimpatrio (non oltre il 31 dicembre 1901). EGEO - Dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912; e dal 22 agosto 1915 al 31 ottobre 1918. ALBANIA - Dal 4 novembre 1918 al 2 agosto 1920. MURMANIA - Dal 24 agosto 1918 al 10 agosto 1919. SIBERIA ASIATICA - Dal 20 luglio 1918 al 23 febbraio 1920.
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