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Regio decreto 3458/1928

Art. 14 — Art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/14parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 14. (Art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284). Agli effetti della determinazione degli stipendi il servizio prestato nelle localita' ed entro i periodi appresso indicati, e' computato cumulativamente col servizio coloniale, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 11 e 12: CINA - Per i militari formanti il Corpo di operazione in Cina: dal giorno dell'imbarco per l'andata (non prima del 12 luglio 1900) al giorno del rimpatrio (non oltre il 31 dicembre 1901). EGEO - Dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912; e dal 22 agosto 1915 al 31 ottobre 1918. ALBANIA - Dal 4 novembre 1918 al 2 agosto 1920. MURMANIA - Dal 24 agosto 1918 al 10 agosto 1919. SIBERIA ASIATICA - Dal 20 luglio 1918 al 23 febbraio 1920.

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