Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 3458/1928Art. 13
Regio decreto 3458/1928

Art. 13 — Art. 165 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/13parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 13. (Art. 165 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). E' considerato come servizio coloniale il tempo passato in prigionia non dipendente da cause imputabili all'ufficiale ed il tempo trascorso negli ospedali ed in licenza o in aspettativa per ferite od infermita' dipendenti da cause di servizio coloniale, purche' il tempo stesso sia trascorso effettivamente nelle colonie.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗

← Art. 12 Art. 14 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.