Regio decreto 3458/1928
Art. 119 — Art. 10 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427
Art. 119. (Art. 10 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). Gli ufficiali delle categorie in congedo chiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) dei benefici indicati agli articoli 115, 116 e 117, avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi in occasione del loro primo richiamo alle armi, fatta eccezione per il periodo di richiamo di cui al primo comma del precedente art. 51.
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